La durata della visura camerale non è infinita ma ha una scadenza. Per sua natura, questo documento riporta le informazioni sulle imprese italiane, che sono, quindi. soggette a cambiamento. Le aziende devono essere iscritte al registro delle imprese, che siano collettive o individuali, e la visura va depositato alle Camere di Commercio di ogni provincia.
Cosa contiene la visura camerale
La visura camerale si divide in:
- storica, ovvero che fornisce le attività passate dell’impresa dalla sua fondazione, con le modifiche attuate nel corso degli anni;
- ordinaria, che riporta i suoi dati legali attuali, come le sue informazioni anagrafiche, giuridiche e fiscali.
I dati presenti nella visura camerale comprendono:
- la sua denominazione e i dati anagrafici (indirizzo della sede legale compresa);
- i riferimenti della sua iscrizione al Registro Imprese;
- il suo codice fiscale e la partita IVA;
- i suoi amministratori;
- i membri di organo di controllo;
- i soci e i titolari di quote o azioni;
- le sue informazioni da statuto e quelle patrimoniali;
- le pratiche in istruttoria;
- le partecipazioni in altre società;
- attività, albi, ruoli e licenze;
- i trasferimenti d’azienda, le scissioni, le fusioni e i subentri;
- il suo scioglimento.
Se si consulta la visura camerale online, è possibile visionarla comodamente e in poco tempo su Visurasi.
Durata della visura camerale
La visura camerale ha una durata pari a sei mesi, che si calcolano dal suo rilascio. Per verificare se il documento che si ha a disposizione è ancora valido, quindi, occorre controllare la data in cui lo stesso è stato “prelevata”, di norma stampata su tutte le pagine, al centro, in basso. Se non sono decorsi più di sei mesi, la visura deve ritenersi valida.
A dirlo, in particolare, è l’articolo 41 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, in forza del quale “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.