L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si calcola la superficie catastale ai fini del pagamento della Tari 2019, l’imposta sui rifiuti.
La legge stabilisce che la superficie assoggettabile a Tari è pari all’80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell’allegato C del Dpr 138/98.
Nelle visure catastali compaiono due superfici, una totale ed una «totale escluse aree scoperte». Nella visura catastale si precisa anche che per aree scoperte si intendono le «superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti».
Tari 2019: calcolo della superficie totale
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla Tari 2019, è la superficie totale comprese quindi le aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a secondo del tipo di destinazione.
L’ufficio ricorda che la superficie catastale degli immobili è data dalla somma:
- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto precedente; oppure del 25% qualora non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori.
In più, la somma dei contributi ponderati dei “vani accessori a servizio indiretto dei vani principali”, dei “balconi, terrazze e simili” e della “area scoperta o a questa assimilabile” non può superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali”.
Oggi, il Comune deve assoggettare le abitazioni sulla base della superficie calpestabile, mentre l’utilizzo dell’80% della superficie catastale è utilizzabile solo in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte. In altre parole, in presenza di superficie calpestabile è precluso l’utilizzo della più ampia superficie catastale.
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