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Semplificazione edilizia: gli obblighi comunali

Semplificazione edilizia: gli obblighi comunali

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha illustrato tutte le informazioni sugli adempimenti che spettano alle amministrazioni comunali in materia di modulistica standardizzata (disposizioni sui modelli unificati e standardizzati) e di semplificazione edilizia. Ecco i punti principali.

Moduli unici edilizia: cosa devono fare gli enti locali

Nella nota, l’Anci, ha richiamato il dovere dei Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. Nel caso in cui gli enti locali non dovessero provvedere alla pubblicazione dei moduli, sarà compito delle regioni, anche su semplice segnalazione del cittadino, assegnare agli enti che non hanno rispettato il proprio compito, un termine adeguato per provvedere.

Se dovesse decorrere anche questo termine, a questo punto spetterebbe alle regioni adottare le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale. Qualora anche le regioni non provvedessero a farlo, il potere sostitutivo viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri.

All’interessato possono essere richieste informazioni o documenti da parte dell’amministrazione, nel caso in cui si verificasse un’incongruenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione dei relativi allegati, a quanto pubblicato sul proprio sito. È categoricamente vietata qualsiasi richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli pubblicati.

Quando si va incontro ad una mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e quando la richiesta di integrazioni documentali non sono corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, viene commesso un illecito disciplinare che prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. 

Semplificazione edilizia: normativa per le attività private

L’Anci ha fatto presente che il decreto 222/2016 indica nell’apposita tabella A, le attività di procedimento con il loro titolo abilitativo e ricorda anche che le amministrazioni hanno il compito di fornire gratuitamente l’attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati relativamente alle attività elencate nella tabella A, ad eccezione del pagamento dei soli diritti di segreteria sanciti dalla legge.

Le amministrazioni, relativamente alle proprie competenze, hanno la possibilità di pubblicare sul proprio sito nazionale le attività non direttamente elencate nella tabella A, ma che corrispondono a quelle incluse nella suddetta tabella. Riguardo la semplificazione edilizia relativa alla disciplina dei regimi amministrativi, le regioni e gli enti locali possono ricorrere ad ulteriori livelli di semplificazione rispetto a quanto stabilito dal decreto. Rimangono, invece, inalterati i richiamati livelli e le garanzie assicurate dal decreto al settore privato.