La ristrutturazione di un immobile è tassabile ma esistono delle eccezioni. L’Agenzia delle entrate ha indicato in quali casi i lavori posso essere esclusi dal modello 730.
Ristrutturazione immobile senza reddito
Secondo l’Agenzai delle entrate, durante i lavori di ristrutturazione, l’immobile non produce reddito quindi non vanno indicati nel 730. Questa condizione può avvenire, previo rilascio di un’idoneità per l’esecuzione di determinati interventi edilizi. Come spiegato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, non producono redditi e, quindi, non vanno dichiarati gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. L’immobile, puntualizza l’Agenzia, non va dichiarato solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo l’immobile non è stato utilizzato.
Immobili senza reddito: quali sono?
Esistono varie tipologie di immobili senza reddito:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno;
- e costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
- gli immobili adibiti a usi pubblici, cioè gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ecc.
- gli immobili utilizzati per l’esercizio del culto, cioè le unità immobiliari e loro pertinenze destinate esclusivamente all’esercizio del culto, ed i monasteri di clausura, purché riconosciuti dalla legge e non locati;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprietà o sui quali altri soggetti esercitano il diritto di abitazione;
- parti di proprietà condominiale il cui reddito, riferito al singolo condomino, non è superiore a 25,82 euro.