Il consiglio di stato si espresso in merito al permesso di costruire in sanatoria.
Quando non è possibile costruire in sanatoria
Secondo la sentenza 2951/2021 i giudici si sono pronunciati sul contenzioso nato per l’allargamento di una stradina privata. L’intervento era stato eseguito senza richiedere alcun permesso, ma il responsabile aveva successivamente richiesto il permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune aveva inizialmente concesso il permesso di costruire in sanatoria, poi revocato perché erano sorti dubbi sulla proprietà del suolo su cui si trovava la stradina. Infatti dall’esame al Catasto erano emersi errori. Il responsabile dell’intervento aveva quindi presentato ricorso al Tar, che però lo aveva respinto.
Chi può richiedere il permesso di costruire in sanatoria?
Il permesso di costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. L’interessato deve quindi dimostrare al Comune che vanta un diritto di proprietà e il Comune deve svolgere le relative verifiche. Se, quindi, chi ha realizzato l’intervento non dimostra adeguatamente di aver acquisito la proprietà per usucapione, non può ottenere il titolo abilitativo.
Divieto di costruire in sanatoria: le penali
Le sanzioni si suddividono in amministrative e penali. Le sanzioni amministrative comprendono quelle pecuniarie e non, le prime trovano applicazione nelle irregolarità edilizie non consistenti, le seconde si applicano per gli abusi edilizi più gravi mediante elevazione di provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale, quali ordine di sospensione lavori, di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, spesso con conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Sanzioni pecuniarie per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire:
- ammenda fino ad € 10.329,00 per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive disposte al Titolo IV d.P.R. n. 380/2001, nonché per quelle previste dal regolamento edilizio, dallo strumento urbanistico e dal permesso di costruire;
- ammenda da € 5.164,00 ad € 51.645,00 e reclusione fino a due anni, per l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso o prosecuzione delle opere se intervenuto ordine di sospensione;
- ammenda da € 15.493,00 ad € 51.645,00 ed arresto fino a due anni nei casi di lottizzazione abusiva di terreni e per interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso.
Fonte: Edilportale