Torniamo a parlare dell’atto notarile e, in particolare, di un suo aspetto: i testimoni. Che ruolo ricoprono i testimoni nell’atto notarile?
Testimoni nell’atto notarile: funzione
La funzione dei testimoni nell’atti notarile serve a garantire che quanto indicato nel documento corrisponda al vero. Per la stipula di un atto è richiesta, nei casi previsti dalla legge, la presenza di due testimoni. Assistono, insieme al notaio, alla formazione del documento contenente la volontà delle parti.
Testimoni nell’atto notarile: presenza
La presenza dei testimoni nell’atto notarile non è sempre necessaria. In base a quanto stabilito dall’art. 48 della Legge Notarile, i testimoni devono assistere quando una parte o il notaio ne richiedano la presenza, o in caso di stipula dei seguenti atti:
- donazione
- convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni
- dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni.
La presenza non è, inoltre, obbligatoria quando una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.
Testimoni nell’atto notarile: casi specifici
Si richiede la presenza obbligatoria dei testimoni nell’atto notarile per:
- Testamento pubblico (Articolo 603 Codice civile)
- Testamento segreto (Articolo 605 Codice civile)
- Pubblicazione del testamento olografo (Articolo 620 Codice civile)
- Verbale di ritiro del testamento olografo e segreto (Articolo 608 Codice civile)
Chi possono essere i testimoni nell’atto notarile
Per poter svolgere il ruolo di testimoni nell’atto notarile è richiesta la maggiore età, nonché la capacità di agire. Occorre essere cittadini della Repubblica o stranieri residenti e non essere interessati nell’atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, il coniuge, i parenti e gli affini del notaio e delle parti. Tra le formalità richieste per l’atto notarile vi è l’indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio o residenza dei testimoni.
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La funzione dei testimoni nell’atti notarile serve a garantire che quanto indicato nel documento corrisponda al vero. Per la stipula di un atto è richiesta, nei casi previsti dalla legge, la presenza di due testimoni. Assistono, insieme al notaio, alla formazione del documento contenente la volontà delle parti.
Ma scusate, quindi i due testimoni devono essere comunque due prefessionisti ( avvocati, geometri, ecc) altrimenti come possono avere scienza di varie leggi o altre nozioni che solo i professionisti conoscono,grazie
Salve…io devo fare un rogito a breve di acquisto prima casa…devo avere obbligo di portare dei testimoni?
Salve Tiziano,
la legge stabilisce che la formazione dell’atto notarile (compreso il rogito) debba essere ricevuto in presenza delle parti e di almeno due testimoni; tuttavia, le parti, se sanno leggere e scrivere, possono rinunciare di comune accordo alla presenza dei testimoni.
Per fare un testamento pubblico i testimoni non possono essere parenti del notaio e neanche gli affini al notaio, ma cosa si intende per affini ? Non riesco a trovare risposta su internet, le segretarie del notaio possono fare da testimoni o sono compresi negli affini che non possono farlo ? Perché da nessuna parte non spiegano cosa sono gli affini ?
Salve Domenico,
per “affini al notaio” si intenda affine dell’altro coniuge (ad esempio, genero e suocera sono tra loro affini in linea retta di primo grado). Le segretarie, ad esempio, possono fare da testimoni ma per averne la certezza le consigliamo di consultarsi col notaio stesso.
Buongiorno, due testimoni che hanno firmato in un atto di successione possono richiedere l annullamento dei loro nomi sull atto?