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Guida all’Ecobonus 2019

Guida all'Ecobonus 2019

Diamo uno sguardo all’ecobonus 2019. A chi spetta e perché è così importante?

Ecobonus 2019: a chi spetta?

L’ecobonus 2019 spetta a “tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento”.

Nello specifico, possono richiedere l’ecobonus:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) con riferimento ai fabbricati strumentali da loro utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche che possono richiedere l’ecobonus 2019, rientrano i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato.

Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento con un contratto di leasing. In questo caso la detrazione spetta al contribuente-utilizzatore e viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Dal 2018, si aggiungono all’ecobonus 2019 anche:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le medesime finalità, costituiti e già operanti dal 31 dicembre 2013 nella forma di società con requisiti richiesti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni verranno concesse per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

A quali interventi si applica l’ecobonus 2019

L’ecobonus 2019 è concesso nel caso in cui vengano eseguiti interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Nello specifico, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) che sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

  • delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

A quanto ammonta l’ecobonus 2019

Le percentuali di detrazione variano a seconda dell’anno in cui è stato effettuato l’intervento. Ma non solo, queste si diversificano anche se l’opera riguarda la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali.

Le detrazioni vengono ripartire in 10 rate annuali di pari importo nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari;
  • 50% per le spese fronteggiate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e riguardanti:
  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui siano anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per le opere svolte sulle parti comuni del condominio e per quelle che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio stesso.
  • 65% delle spese effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Tali interventi devono però portare a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

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