In caso di assegno bancario senza copertura sul conto corrente, scatta la procedura di protesto nei confronti del titolare del conto scoperto, ritenuto cattivo pagatore e inserito nel Registro dei Protesti.
Cancellare un protesto bancario
Per cancellare il protesto non basta pagare quanto dovuto, ma è necessario essere riabilitati dal tribunale competente a seconda della provincia di residenza, ottenendo il decreto da presentare all’ufficio protesti di riferimento. Per ottenerlo, il protestato deve aver regolarizzato il pagamento e deve trascorrere almeno un anno dall’ultimo protesto. Se il termine non è ancora trascorso, il tribunale può riservarsi di rigettare la richiesta.
La richiesta indirizzata al tribunale conterrà i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico) e la copia di un documento di identità valido, allegando:
- atto di protesto,
- originali dei titoli protestati (o fotocopia con dichiarazione del beneficiario che attesti il saldo del debito, con qualificazione e firma autentica),
- visura aggiornata dei protesti (scaricabile online da Visurasi)
- in caso di omonimia nella visura, un certificato di residenza storico.
Protesto bancario: durata
Nel caso in cui il protesto riguardi una società, la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Per attivare l’iter si hanno massimo 5 anni. In caso di esito negativo si potrà proporre ricorso in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla formalizzazione dell’esito negativo. Ottenuto il decreto, lo si presenta presso la Camera di Commercio con la richiesta di cancellazione del protesto e copia del documento di identità.
La Camera di Commercio effettua la cancellazione del protesto entro 20 giorni dalla presentazione della domanda con pubblicazione, nel Registro Protesti, dell’avvenuta riabilitazione. Solo da questo punto non si è più ritenuti cattivi pagatori.
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