L’Agenzia delle Entrate, pubblicando la risoluzione n. 73/E, ha reso noti i codici tributo per imposte ipotecarie e catastali.
Codici tributo per imposte ipotecarie e catastali: cosa cambia
La risoluzione ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli atti privati:
- “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”
- “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;
- “1557” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”.
Questi codici tributo per imposte ipotecarie e catastali si trovano nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Codici tributo per imposte ipotecarie e catastali: atti privati e atti giudiziari
Con la risoluzione n. 73/E l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che “per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016 e n. 57/E del 18 luglio 2018”. Tali codici tributo appositamente ridenominati sono:
- “A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.
Questi codici tributo si trovano nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l'”anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Per quanto riguarda le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, è stato specificato che il versamento deve avvenire con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.