Se intendiamo apportare delle piccole modifiche al nostro immobile, avremo bisogno della CILA, ovvero della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Ma che cos’è e come si ottiene? Scopriamolo insieme.
Che cos’è la CILA?
La CILA è stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato l’Art. 6 del Testo Unico dell’edilizia (d.p.r. 380/01). Si tratta di uno strumento normativo finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che non tocchino le parti strutturali dell’edificio. La Legge n.164 del 2014 ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
Che cosa contiene la CILA?
I documenti che compongono la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata sono:
- comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista;
- relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato;
- elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l’intra-operam;
- dati dell’impresa e il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Più precisamente, dopo l’entrata in vigore del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) è l’amministrazione comunale stessa a dover acquisire quest’ultimo documento, anche se è ancora in uso l’abitudine, da parte degli enti, di richiederlo al committente.
Dove vanno consegnati i documenti?
La CILA va consegnata allo sportello unico dell’edilizia (detto anche ufficio tecnico) del proprio comune dallo stesso proprietario, o un suo delegato; anche se molti comuni stanno sviluppando sistemi informatici che permettono di inviare il documento direttamente online.
Mancata presentazione della CILA: le sanzioni
La mancata presentazione della comunicazione causa una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il proprietario, volontariamente, effettua la comunicazione a lavori iniziati può avere una decurtazione della sanzione pari a due terzi della cifra piena, pagando così 333 euro.
Via mycase.it