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Cessione del credito e ecobonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Cessione del credito e ecobonus: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici si può reiterare solo una volta. Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Alla luce di quanto previsto dal provvedimento, la possibilità di cessione del credito riguarda teoricamente tutti i beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, cioè tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. 

Cessione del credito: cosa dice la circolare

La circolare chiarisce che:

  • La cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
  • Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (come già anticipato).
  • Nei casi in cui la disciplina in esame non consente la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione). A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
  • Il credito, invece, è cedibile nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.
  • Il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (E.s.co.) e alle società di servizi energetici (Sse), accreditate presso il Gse, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
  • Resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, anche se facenti parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle E.s.co e delle Sse.

Cessione del credito: decorrenza dei chiarimenti

Infine, l’Agenzia precisa che i comportamenti non conformi ai chiarimenti in esame (come, ad esempio, la cessione del credito ad altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione) messi in atto prima della pubblicazione della circolare, non saranno sanzionati.