L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 10 giugno 2022, che aggiorna le modalità di cessione del credito alla luce delle novità introdotte dalla versione definitiva del Decreto sostegni-ter e dal Decreto Aiuti. Vediamo insieme cosa cambia.
Cessione del credito e sconto in fattura: le nuove regole
L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 10 giugno, spiega che il decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022 del 28 marzo) ha previsto la possibilità di effettuare, dopo la prima cessione del credito, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Tali soggetti non potevano però cedere a loro volta il credito acquistato.
Dal 1° maggio 2022, illustra l’Agenzia, è inoltre in vigore il divieto di cessione parziale. Per questo, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Con il Decreto Aiuti (DL 50/2022 del 17 maggio), in fase di conversione in legge, è stato stabilito che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere sempre il credito a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. I clienti professionali privati, una volta acquisito il credito, non possono cederlo a loro volta.
Sconto in fattura e cessione dei crediti: come avviene
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Le comunicazioni, aggiunge l’Agenzia, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile. Per le comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 è necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma, l’eventuale scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Fonte: Edilportale