Scopriamo la differenza tra certificato casellario giudiziale e carichi pendenti. Due documenti del tribunale distinti per caratteristiche, gli usi e le tipologie.
Differenze tra certificato casellario giudiziale e carichi pendenti: confronto
Entrambi i certificati sono rilasciati in bollo dall’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica e sono validi ad uso legale.
Il Certificato dei carichi pendenti deve essere richiesto quando il procedimento è ancora pendente, ovvero ci si trova ancora nella fase delle indagini o in quella del processo.
Il Certificato del Casellario giudiziale Tribunale riporta, invece, le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa a carico di un soggetto.
Il primo elenca i procedimenti in corso e non ancora irrevocabili, mentre il secondo le condanne penali definitive. Quest’ultimo contiene, quindi, le iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitive in materia penale, civile e amministrativa.
I certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale si distinguono in:
- Generale, contiene tutti i provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa rilasciati dal Giudice a carico di una persona fisica (art. 24 T.U.);
- Civile, riguardante i provvedimenti relativi alla capacità della persona (ad esempio, inabilitazione, amministrazione di sostegno, interdizione giudiziale o legale), i provvedimenti riferiti ai fallimenti e i provvedimenti relativi alla perdita o la revoca della cittadinanza (art. 26 T.U.);
- Penale, contiene tutti provvedimenti penali di condanna definitivi a carico di una persona fisica di età superiore ai 14 anni (art. 25 T.U.).
Differenze tra certificato casellario giudiziale e carichi pendenti: come si ottengono
Oltre alle differenze tra certificato casellario giudiziale e carichi pendenti, è importante sapere come ottenere questi due documenti.
La richiesta dei certificati carichi pendenti e casellario giudiziale del Tribunale deve essere presentata dall’interessato munito di documento di riconoscimento in corso di validità o da un intermediario abilitato attraverso l’apposito modulo.
Tali certificati possono essere, quindi, richiesti:
- dall’interessato o da un suo delegato
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
I certificati Tribunale hanno una validità di 6 mesi dal rilascio e, come previsto dall’art. 15, c. 1, della legge 183/2011, a partire dal 1°gennaio 2012, quelli rilasciati all’interessato non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.