La ritenuta di condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, un acconto del 4%, dovuto sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi).
Ritenuta di condominio: come versare il pagamento
Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
Ritenuta di condominio: quando versare il pagamento
Le ritenute di condominio vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate.
Per il versamento, effettuato tramite Modello F24, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef
- 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires.
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate.
Ritenuta di condominio: chi coinvolge?
La ritenuta di condominio si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:
- nell’esercizio di impresa
- nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia.
Ritenuta di condominio al 4%
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La ritenuta del 4% non si applica:
- sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
- sui corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%:
- sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).
Fonte: Agenzia delle entrate