Conservatoria

Pignoramento immobiliare: come funziona

Pignoramento immobiliare: come funziona

Il pignoramento immobiliare avviene in tre fasi:

  1. pignoramento
  2. vendita e assegnazione del bene pignorato
  3. distribuzione della somma ricavata

Questa azione serve a vincolare i beni su cui il creditore intende rivalersi per recuperare il proprio credito. Infatti, in seguito a questo atto, il debitore non potrà più disporne.

Pignoramento immobiliare: come avviene

Il pignoramento immobiliare prevede la notificazione al debitore dell’atto nel quale devono essere indicati esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Il creditore deve conoscere quindi, prima della notifica dell’atto, non solo quali immobili intende pignorare ma anche la presenza di eventuali gravami così come il loro valore di mercato. L’individuazione di questi avviene attraverso attente indagini nei pubblici registri immobiliari, anche attraverso la conservatoria e accedendo, comodamente, alla visura ipotecaria online per individuare:

1. la titolarità giuridica degli immobili in capo al soggetto debitore con evidenza della natura e quota dei diritti reali;

2. la presenza di eventuali gravami, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che possano limitare la disponibilità dell’immobile;

3. il reale valore di mercato con la finalità di accertare se capiente o meno rispetto all’importo del debito.

Diverso è il caso del pignoramento mobiliare, per il quale non è necessaria l’identificazione preventiva dei beni da pignorare.

Pignoramento immobiliare: cosa succede

Quando avviene il pignoramento immobiliare, i beni, sia immobili che mobili, non vengono sottratti materialmente dall’ufficiale giudiziario.

Il creditore può richiedere, dopo 10 giorni dal pignoramento, l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati. Tale termine non viene applicato, però, per le cose deteriorabili, di cui può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.).

L’eventuale trasferimento materiale del bene avviene, quindi, dopo l’istanza di vendita ad opera dellIstituto Vendite Giudiziarie (IVG). Questo, operante nel circondario di ogni Tribunale, provvede all’esecuzione della vendita all’incanto di beni disposta dal giudice dell’esecuzione, alla custodia dei beni mobili ed alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.


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