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Che cos’è e a cosa serve l’ipoteca fiscale

Che cos'è e a cosa serve l’ipoteca fiscale

L’ipoteca fiscale è un particolare tipo di ipoteca, che viene iscritta dall’Agente della riscossione per garantire meglio il recupero delle somme dovute all’Erario e agli Enti impositori. Di solito, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre a questo efficace strumento quando risulta che il debitore è proprietario di beni immobili e le altre misure consentite (come il pignoramento dei conti correnti, dello stipendio o pensione ed i fermi amministrativi sui veicoli) sono insufficienti o non praticabili.

Anche l’ipoteca fiscale viene trascritta nei pubblici registri immobiliari, in maniera che tutti gli acquirenti futuri di quel bene ne siano a conoscenza ed abbiano la consapevolezza che, se il debito fiscale non sarà recuperato, il Concessionario potrà pignorare ed espropriare l’immobile. Perciò, un bene soggetto ad ipoteca fiscale perde di fatto gran parte della sua commerciabilità. L’Agenzia Entrate Riscossione di regola iscrive ipoteca, su uno o più immobili del debitore, per un valore pari al doppio dell’importo complessivo del suo credito.

Ipoteca fiscale: quando avviene?

L’iscrizione dell’ipoteca fiscale avviene solo quando il debito del contribuente è pari o superiore a 20mila euro. Inoltre, se il debito per il quale è sorta l’ipoteca è inferiore a 120mila euro, il bene ipotecato non è pignorabile.

L’ipoteca verrà cancellata solo a seguito del saldo integrale del dovuto o dello sgravio del debito per il quale era stata iscritta, o a seguito del pignoramento e dell’avvenuta vendita dell’immobile, con chiusura della procedura esecutiva instaurata.

Il preavviso di iscrizione ipotecaria

Questo tipo di ipoteca deve per legge essere preceduta da un apposito preavviso di iscrizione ipotecaria, che consiste in un avviso, notificato al contribuente, con l’indicazione del debito accumulato e dell’invito ad adempiere al pagamento entro 30 giorni.

Decorso questo termine, l’Agente di Riscossione potrà iscrivere l’ipoteca sui beni, come preannunciato, e l’espropriazione potrà partire appena saranno trascorsi sei mesi dal momento dell’iscrizione operata, salvi particolari casi in cui le ragioni di tutela del credito impongano di procedere con urgenza.

Nel frattempo, per evitare gli effetti pregiudizievoli della riscossione coattiva, il debitore potrà anche chiedere la rateizzazione del debito o la sospensione della riscossione (leggi al riguardo l’articolo “Come chiudere i debiti fiscali”).