L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta riguardo al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Credito d’imposta per il riacquisto prima casa: le novità
Con la risposta n. 44, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in seguito all’interpello di un contribuente che ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa. Nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito d’imposta, del quale però, non ha potuto fruire integralmente in sede di rogito notarile dal momento che il credito era superiore all’imposta di registro dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto previsto in merito al credito d’imposta per il riacquisto prima casa. Secondo quanto stabilito dalla norma, “ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, (…), è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso“.
E ancora: “Il credito d’imposta (…) può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione (…). Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi“.
Il credito d’imposta residuo
Non è possibile utilizzare l’importo residuo “in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito“. A tal proposito, come spiegato, “la previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo“.
Di conseguenza, non è possibile beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale “dovute per l’acquisto per l’acquisto agevolato della pertinenza“. Il credito d’imposta residuo può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione delle somme dovute.
Il credito d’imposta residuo per il riacquisto prima casa non può dunque essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastale, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, ma può essere utilizzato in riduzione dell’Irpef o in compensazione delle somme dovute.