L’Agenzia delle Entrate ha inserito alcune novità nella pace fiscale 2019. La Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 spiega quali atti sono oggetto delle liti pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.
Pace fiscale 2019: quando si applica
La pace fiscale 2019 si applica per le controversie pendenti “aventi ad oggetto atti impositivi”, ovvero:
- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
- atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che
rechi una pretesa tributaria quantificata.
Si tratta, quindi, di controversie tributarie, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore”, ovvero entro il 24 ottobre 2018″, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Pace fiscale 2019: la definizione agevolata delle liti
I contribuenti interessati, entro il 31 maggio 2019, devono inoltrare telematicamente la domanda all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate parte in giudizio e pagare l’intero importo agevolato.
Tuttavia, in caso di importi dovuti superiori 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali, con applicazione di interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia nel caso in cui l’Agenzia delle entrate risulti vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018. È pari, invece, al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre.