Il decreto “Cura Italia” riporta: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.
In base a quanto previsto da decreto “Cura Italia”, dunque, il credito d’imposta locazioni commerciali pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa. Nessun credito di imposta sui canoni di locazione per il mese di marzo per i professionisti a partita Iva.
Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per poter usufruire del credito d’imposta locazioni commerciali. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, è stato istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Nel modello F24, il codice tributo si trova nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Credito d’imposta locazioni commerciali: a chi è applicabile
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze afferma che: “Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).