La nuova Imu cambia sensibilmente la nozione di aree pertinenziali edificabili, ponendo delle condizioni rigorose che determinano un ampliamento della base imponibile.
Aree pertinenziali edificabili: le modifiche
L’interesse per la qualifica di pertinenza di un’area assume particolare rilievo quando è edificabile. Perché? Perché il riconoscimento della natura pertinenziale del suolo comporta un notevole beneficio per il contribuente. Con la vecchia Ici/Imu, la norma si limitava a precisare che fa parte integrante del fabbricato l’area che ne costituisce pertinenza.
Prima l’assenza di ulteriori specificazioni in merito lasciava intendere che, allo scopo, occorresse riferirsi alla definizione contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile. Ora, però, la disciplina della nuova Imu cambia completamente prospettiva, poiché pone due condizioni del tutto innovative:
- La prima è la qualificazione urbanistica della pertinenza. Comporta che si debba andare a esaminare lo strumento urbanistico, generale o attuativo, visto che si è a cospetto di un’area già edificata, per verificare se prevede delle zone pertinenziali (ad esempio, parcheggi o giardini) a fabbricati. E se una vasta area contigua a un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori, la stessa non potrà ritenersi pertinenziale, in quanto urbanisticamente distinta dall’area di sedime dell’unità immobiliare
- La seconda condizione è l’accatastamento unitario, da effettuarsi, di regola, tramite il Docfa. Trattandosi di un elemento costitutivo della pertinenzialità, non è ammissibile l’accatastamento retroattivo. Ne deriva che, pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche, queste saranno soggette a imposizione autonoma finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato.
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