Finanza

PNRR e IVA: le regole di tassazione per i contributi

PNRR: guida alla tassazione IVA dei contributi | Visurasì

Come si applica l’IVA ai contributi del PNRR?

Con l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono emerse numerose domande riguardo alla corretta tassazione ai fini IVA dei contributi pubblici erogati. La risposta a questi quesiti è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 193 del 4 ottobre 2024.

L’Agenzia ha precisato che l’assoggettamento a IVA dei contributi dipende dalla natura del rapporto tra le parti e dall’utilizzo delle somme ricevute. Nello specifico, è importante distinguere tra contributi soggetti a IVA e contributi fuori campo IVA.

 

Quando i contributi del PNRR sono soggetti a IVA?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA quando è collegato a una prestazione reciproca. Questo accade, ad esempio, quando le somme erogate costituiscono il corrispettivo per un obbligo di fare, dare o permettere. In altre parole, se il contributo rappresenta la contropartita di un’attività svolta dal beneficiario, allora è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

Per esempio, se una società riceve un contributo per la fornitura di servizi o beni che comportano un obbligo specifico verso il Ministero erogante, allora le somme devono essere assoggettate a IVA.

 

Quando i contributi del PNRR sono fuori campo IVA?

Nel caso opposto, se la società beneficiaria del contributo agisce come mero tramite tra l’ente erogante (ad esempio, un Ministero) e i fornitori, e il contributo viene utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi di fornitura, le somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.

Un esempio pratico: se un Ministero trasferisce fondi a una società per acquistare materiali da destinare a un progetto PNRR, e la società non trattiene alcun compenso per sé, svolgendo solo il ruolo di gestore dei fondi, allora questi importi non sono soggetti a IVA.

 

Il ruolo del soggetto attuatore: una posizione chiave

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 193/2024, ha analizzato il caso di una società che, in qualità di soggetto attuatore, gestisce fondi del PNRR per l’acquisto di forniture necessarie alla realizzazione di un progetto.

In questo caso, la società non è il destinatario finale delle somme, ma funge da mero veicolo per il trasferimento delle risorse economiche ai fornitori. Poiché non vi è una contropartita economica e la società non percepisce alcun compenso per il ruolo di attuatore, le somme sono escluse dall’applicazione dell’IVA.

 

Quali criteri utilizzare per determinare il regime IVA?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni criteri interpretativi utili a determinare il corretto regime IVA da applicare ai contributi del PNRR:

  1. Esistenza di un rapporto sinallagmatico: se le somme erogate sono connesse a un’obbligazione a prestazioni reciproche, il contributo è soggetto a IVA.
  2. Ruolo del soggetto ricevente: se il destinatario delle somme agisce come mero tramite senza trattenere alcun compenso, il contributo non rientra nel campo IVA.
  3. Vincolo di destinazione delle somme: se il denaro è vincolato a specifici scopi di interesse generale, senza generare vantaggi economici per il destinatario, non si applica l’imposta.

 

Quali sono i riferimenti normativi?

Il trattamento IVA dei contributi è disciplinato dalla normativa italiana e comunitaria, nonché dalle indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi, tra cui la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo tale circolare, è fondamentale valutare il concreto assetto degli interessi tra le parti per stabilire se un contributo rappresenta un corrispettivo per una prestazione o un mero trasferimento di somme per scopi istituzionali.

 

Come gestire correttamente i contributi del PNRR ai fini IVA?

La corretta gestione ai fini IVA dei contributi del PNRR richiede un’attenta valutazione della natura del rapporto tra le parti e della destinazione dei fondi. Se sei una società beneficiaria di contributi PNRR, è essenziale comprendere se le somme erogate configurano un rapporto sinallagmatico o se rappresentano semplicemente una movimentazione finanziaria.

In caso di dubbi, è consigliabile consultare un esperto fiscale o fare riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per evitare errori nell’applicazione dell’IVA e assicurarsi di rispettare la normativa vigente.