In un atto di compravendita, il notaio deve fare la visura catastale e ipotecaria. A ricordarlo è ora la Cassazione.
Atto di compravendita: il ruolo del notaio
Nella sentenza n. 21775/2019, la Cassazione ha ricordato che, nella stipula di un contratto di compravendita, il notaio deve compiere tutte le attività accessorie e successive e, in particolare, fare le visure catastali e ipotecarie. Un dovere che il professionista deve assolvere anche quando il trasferimento immobiliare avviene con scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, il notaio che, in una compravendita immobiliare, relativa a più beni di un complesso edilizio, si limita a verificare l’atto di divisione, senza fare accertamenti risalenti nel tempo, deve risarcire il cliente.
Ricordiamo che è possibile richiedere la visura catastale online su Visurasi o tramite rilascio dall’Agenzia delle Entrate. Esso contiene i principali dati di un immobile:
- il comune e la Provincia in cui si trova;
- i dati di identificazione catastale (sezione, foglio, particella, subalterno);
- i dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria e classe catastale, superficie, consistenza e rendita catastale);
- i dati di intestazione per ciascun intestatario (dati anagrafici, codice fiscale, diritti e oneri reali);
- la planimetria.
Possedere la visura catastale del proprio immobile è importante per verificare l’esatta corrispondenza tra le informazioni presenti nelle banche dati catastali e lo stato reale dell’immobile.