Scegliere la tipologia di un’impresa è un momento cruciale. Le tipologie, infatti, sono tante, di differente natura e che implicano molteplici e complesse valutazioni. Oggi vedremo di distinguere e capire quale scegliere tra società di capitali o società di persone.
Società di capitali o società di persone: imposte dirette
Una delle valutazioni da fare nella scelta tra società di capitali o di persone riguarda l’imposta diretta:
- Società di Persone (SdP): secondo il cosiddetto principio di trasparenza fiscale, le società di persone non sono direttamente soggette alle imposte sul reddito.
Tali redditi sono soggetti ad IRPEF e dovranno essere cumulati ad altri eventuali redditi soggetti a tale imposta. - Società di Capitali (SdC): ai fini fiscali le società di capitali sono considerate soggetti passivi autonomi che, in quanto tali, devono applicare sul reddito prodotto l’imposta sul reddito delle società (IRES). I soci verranno tassati solamente per gli utili effettivamente distribuiti dalla società e, essendo soggetti ad imposta sostitutiva, non verranno cumulati con altri redditi soggetti ad IRPEF.
Le variabili in gioco in questo caso sono quindi:
- la presenza di altri redditi IRPEF,
- la presenza di oneri deducibili e/o detraibili,
- la necessità di autofinanziamento,
- e la propensione alla distribuzione utili.
Società di capitali o società di persone: contributi previdenziali
- SdP: i soci illimitatamente responsabili, che svolgono la loro attività personalmente con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati all’iscrizione nella Gestione INPS dei Commercianti o degli Artigiani.
- SdC: la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali, non può invece far scattare il rapporto previdenziale. L’obbligo assicurativo sorge esclusivamente nei confronti dei soci di Srl che svolgono la loro attività personalmente con carattere di abitualità e prevalenza.
Società di capitali o società di persone: organo amministrativo
- SdP: gli amministratori di società di persone sono nominati tra i soci illimitatamente responsabili.
- SdC: in questo ambito può essere nominato amministratore chiunque non rientri nell’ambito delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste ex art. 2382 cc ovvero non corrisponda ai requisiti richiesti dallo statuto.
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