L’Agenzia delle Entrate, in una circolare, ha spiegato cosa fare se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito per i bonus edilizi.
Bonus Edilizi: come si applica il visto di conformità e congruità delle spese
La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che, per i bonus edilizi, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
L’obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.
Visto di conformità e congruità delle spese: i controlli
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.
Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.
Fonte: Edilportale