Se ti stai chiedendo cosa sono gli indicatori sintetici di affidabilità (anche detti ISA), sei nell’articolo giusto.
Che cos’è l’ISA?
L’Agenzia delle entrate indica con ISA gli indici o indicatori sintetici di affidabilità che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Come si calcolano gli indicatori sintetici di affidabilità?
Gli ISA rappresentano una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.
Si evidenzia che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021, sono stati approvati i 175 modelli mediante i quali i contribuenti comunicano, mediante la dichiarazione dei redditi, all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020.
Quando non si applica l’ISA?
Gli indicatori sintetici di affidabilità non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- inizia o cessa l’attività ovvero si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- dichiara ricavi ovvero compensi di importo superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione, ovvero di revisione, degli indici.
E verso determinate categorie:
- contribuenti minimi e forfettari;
- contribuenti “multiattività”, non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali;
- enti del terzo settore non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che determinano il reddito ex art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
- imprese sociali;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.